Congedo obbligatorio e facoltativo del padre

 

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Confermate le istruzioni già in vigore

Con direttiva n. 679 del 21 febbraio 2020, l’Inps conferma che il congedo obbligatorio di 7 giorni e quello facoltativo di 1 giorno riservato ai neo padri continuano ad essere disciplinati dalla normativa già in vigore (D.M. 22 dicembre 2012). Congedo che deve essere utilizzato entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

In caso di lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, è necessario presentare domanda all’Inps per richiedere il congedo.

Tutti i lavoratori che invece hanno le indennità anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore la fruizione del congedo.

L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 – si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).